Disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti

Normativa italiana

Decreto 17 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013 e una successiva circolare del garante dei prezzi Gianfrancesco Vecchio (12 aprile 2013) regolamentano la pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti mediante cartellonistica. Tali disposizioni sono volte a rendere più uniforme, confrontabile e chiara l’informazione fornita dai distributori ai consumatori attraverso cartelloni stradali. Di seguito ne forniamo una breve sintesi.

Quali prezzi esporre sulla carreggiata?

  • La normativa esplicita che i prezzi visibili dalla carreggiata devono essere sia quelli riferiti alla modalità di erogazione senza servizio, ove presente e attiva, sia quelli riferiti alla modalità con servizio, ove presente e attivo. Devono essere segnalati i prezzi praticati, senza indicazioni sotto forma di sconti.
  • I prezzi devono essere pubblicati su cartelli separati.
  • Se presenti entrambe le modalità di rifornimento, il prezzo relativo all’erogazione con servizio deve essere espresso mediante differenziale in aumento rispetto all’erogazione senza servizio

Modalità di esposizione

  • Il prezzo dei carburanti va espresso in euro al litro, o in euro al chilogrammo per il metano, con tre cifre decimali
  • La terza cifra decimale deve essere meno evidenziata delle prime due. Ciò può avvenire attraverso le tecniche alternative:
    • Apice
    • Pedice
    • Diverso risalto cromatico o luminoso
  • L’altezza minima dei caratteri è fissata “indicativamente” a 12 cm. Tale dimensione minima si ritiene utile per una visibilità in movimento in condizioni di sicurezza. Qualora per poter rispettare altre indicazioni normative poste a salvaguardia della sicurezza stradale per i cartelli esposti non fosse possibile rispettare tale dimensione minima, vale il principio generale di contemperamento delle prescrizioni relative alle diverse finalità che, nel caso della sicurezza, dovrà essere sempre considerata prevalente.

L’ordine dei prezzi

I prezzi devono essere esposti sui cartelloni stradali secondo il seguente ordine, dall’alto verso il basso:

1. Gasolio

2. Benzina

3. GPL

4. Metano

 All’interno delle aree di rifornimento

Si prevede che l’ordine di esposizione ed il formato di esposizione del prezzo siano omogenei rispetto a quanto pubblicizzato verso l’esterno ed, inoltre, che all’interno di tali aree e, in particolare, in prossimità degli erogatori, i prezzi delle ulteriori forme di erogazione servita e non servita devono essere indicate come prezzo effettivamente praticato (non come differenziale).

I Carburanti Speciali

  • I carburanti speciali possono essere pubblicizzati in modo visibile dalla carreggiata purché esposti su cartelloni separati
2018-05-31T00:20:18+00:00

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